Immagina una gara in cui il disciplinare richieda al concorrente la qualificazione per una lavorazione OG2, mentre la tua impresa vorrebbe affidarla in subappalto a un’altra impresa qualificata. Devi possedere tu stesso l’attestazione o puoi partecipare dichiarando il subappalto? La risposta non dipende soltanto dall’intenzione di subappaltare: contano la categoria prevalente o scorporabile, l’importo delle singole lavorazioni, le prescrizioni della gara e il regime speciale dei beni culturali. Senza una lex specialis concreta, non si può dichiarare valida o illegittima la clausola che esige il possesso diretto.
In breve: il subappalto non trasferisce automaticamente al concorrente la qualificazione dell’esecutore. Una lavorazione scorporabile può porre un problema diverso dalla categoria prevalente; un affidamento OG2 sotto 150.000 euro aggiunge una questione interpretativa nell’Allegato II.18 che richiede una verifica giuridica puntuale. Qui separiamo ciò che le fonti permettono di dire da ciò che va controllato nel bando, prima di presentare l’offerta.
Prima domanda: che cosa impone esattamente il disciplinare?
Individua la lavorazione per cui è chiesta la SOA: è prevalente o scorporabile? Il bando richiede la qualificazione direttamente al concorrente, oppure prescrive che chi eseguirà la lavorazione sia qualificato? Prevede limitazioni motivate al subappalto? Non sono formulazioni equivalenti. Se una clausola sembra impedire il ricorso al subappalto per una categoria scorporabile, chiedi chiarimenti nei termini di gara e sottoponila a una valutazione legale prima della scadenza: non presumere che sia nulla, né che il subappalto la superi automaticamente.
La soglia di 150.000 euro compare poi in due contesti diversi. L’art. 50, comma 1, lettera a disciplina l’affidamento diretto dei lavori sotto tale importo: è una regola sulla modalità di scelta del contraente. L’art. 100, comma 4 disciplina invece la qualificazione dei concorrenti nei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro. La procedura di affidamento non risolve da sola i requisiti per partecipare o eseguire i lavori. Per la visibilità del fornitore prima della scelta, vedi anche la guida agli affidamenti diretti.
Per OG2, relativa a beni immobili tutelati, l’art. 133 del Codice rinvia all’Allegato II.18 vigente. L’art. 1, comma 2, lettera b, include la manutenzione e il restauro dei beni culturali immobili. L’art. 4, comma 2, rinvia all’art. 10 per i lavori elencati nell’art. 1, comma 2, sotto 150.000 euro. Ma l’art. 10 nomina scavi, beni mobili, superfici decorate, materiali storicizzati e parchi o giardini tutelati, senza citare in generale gli immobili della lettera b. L’art. 4, comma 3, menziona invece espressamente OG2 per la documentazione dei lavori eseguiti, richiedendo anche l’attestazione dell’autorità preposta alla tutela: questo requisito documentale non risolve da solo la questione della SOA sotto soglia.
Va considerato anche l’Allegato II.12, art. 28: per i lavori fino a 150.000 euro prevede lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio, un requisito relativo al costo del personale e attrezzatura tecnica adeguata. La SOA pertinente dispensa dall’ulteriore dimostrazione di questi requisiti. Le due disposizioni non danno, da sole, una risposta sicura per ogni gara OG2: occorre qualificare il bene, le lavorazioni e il regime applicabile prima di scegliere come partecipare. La lettura combinata richiede una conferma legale prima della pubblicazione di una conclusione normativa.
Quando il subappalto può incidere sulla qualificazione
Il subappalto necessario riguarda il concorrente che intende affidare a un’impresa qualificata lavorazioni scorporabili per le quali non possiede la qualificazione richiesta. Non significa che il subappaltatore presti indistintamente la propria SOA al concorrente, né che ogni categoria possa essere affidata a terzi senza limiti. L’art. 119, commi 1, 2 e 4 vieta l’affidamento integrale delle prestazioni e la prevalente esecuzione della categoria prevalente da parte di terzi; consente alla stazione appaltante di riservare all’aggiudicatario lavorazioni motivate nella decisione di contrarre e richiede che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire. Le parti che si intendono subappaltare vanno indicate nell’offerta.
Il Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9770, ha distinto le lavorazioni scorporabili dalla categoria prevalente: nel caso esaminato ha escluso che il subappalto necessario potesse colmare la mancanza di SOA per quest’ultima. La scheda ufficiale precisa che una parte della ricostruzione normativa della sentenza riguarda l’Allegato II.12 nella versione precedente alle modifiche del D.Lgs. 209/2024. Non si può trasferire quel risultato senza controllo a un affidamento OG2 sotto 150.000 euro.
Una decisione giudiziaria che invita alla cautela
Nella stessa scheda del Consiglio di Stato n. 9770/2025, il giudice richiama la necessità di dichiarare già in gara la volontà di subappaltare le opere scorporabili quando ciò serve a colmare un requisito mancante. La scheda riferisce inoltre che, nella fattispecie considerata, l’aggiudicatario era privo della SOA per la categoria prevalente: l’aggiudicazione è stata annullata.
Fatto verificato: questa è una decisione relativa a un appalto misto e a una categoria prevalente non coperta dalla SOA dell’aggiudicatario. Non si può concludere: che ogni clausola di possesso diretto della SOA sia illegittima, che la sentenza riguardi OG2 sotto soglia o che definisca una quota generale di subappalto del 10%. Il caso spiega una distinzione giuridica; non è un campione rappresentativo delle gare di restauro.
Quanto alle omissioni nell’offerta, la rassegna ufficiale della giustizia amministrativa sul TAR Campania, Salerno, n. 1952/2025 riporta un orientamento contrario alla sanatoria della mancata dichiarazione di subappalto necessario mediante soccorso istruttorio e segnala precedenti difformi. Per questo non conviene contare su un’integrazione successiva: la questione va chiarita prima della scadenza, sulla base della lex specialis e con assistenza qualificata quando serve.
Controlli da fare prima di presentare l’offerta
| Documento o fonte | Dato osservabile | Implicazione circoscritta | Azione lecita del fornitore |
|---|---|---|---|
| Disciplinare e capitolato della specifica gara | Categoria prevalente, eventuali categorie scorporabili e importi | Determinano quali lavorazioni e requisiti vanno valutati separatamente | Confrontare ogni quota con i propri requisiti; chiedere chiarimenti alla stazione appaltante nei termini previsti |
| Codice, art. 100, art. 133 e Allegati II.12, art. 28, e II.18, artt. 1, 4, 10 | Soglia generale SOA, requisiti ordinari sotto soglia e rinvio ai requisiti speciali dei beni culturali | La soglia generale, da sola, non risolve il caso OG2; il rinvio dell’art. 4 II.18 e l’elenco dell’art. 10 vanno letti insieme | Confrontare l’oggetto della gara con la tipologia di bene/intervento e far verificare i requisiti da un esperto |
| Codice, art. 119 | Regole del subappalto, lavorazioni riservate e dichiarazione in offerta | Il subappalto è possibile solo nei limiti e alle condizioni pertinenti | Identificare le lavorazioni da affidare a terzi e verificare la qualificazione dell’esecutore |
| Giurisprudenza sul subappalto necessario | Distinzione fra categoria prevalente e scorporabile nella decisione esaminata | Un precedente non sostituisce l’analisi della propria gara | Sottoporre una clausola dubbia a un professionista prima di fare affidamento sul subappalto |
Un atto già pubblicato permette di studiare la struttura delle qualificazioni richieste da quell’ente; non prova che un nuovo affidamento sia imminente. Per il fornitore, il passo utile è costruire una scheda per ciascuna procedura: oggetto, categoria e importo di ogni lavorazione, requisiti posseduti, eventuale quota scorporabile, limiti al subappalto e termine per i chiarimenti.
Un affidamento OG2 sotto soglia, con importi verificabili
Il Comune di Firenze, determina DD/2025/09784 del 23 dicembre 2025, pp. 15–17, qualifica come OG02 il restauro dei camminamenti della Fortezza da Basso (progetto L2062/2025, CIG B9691E019B). L’importo dei lavori indicato dal RUP è 149.645,99 euro; la procedura è un affidamento diretto tramite START Toscana. Dopo il ribasso, l’importo contrattuale è 127.168,92 euro al netto dell’IVA. Il quadro economico complessivo di 183.817,60 euro comprende anche IVA e altre voci: non è l’importo dei lavori cui confrontare automaticamente la soglia di 150.000 euro.
La determina indica per quella procedura una quota subappaltabile fino al 50%. Non ne segue un tetto generale del 50% o l’assenza di altri requisiti per OG2: l’atto non esplicita una regola generale sulla SOA dell’affidatario o del subappaltatore. È una verifica di esistenza e di lettura degli importi di un affidamento, non una soluzione normativa valida per ogni gara. La determina contiene anche richiami procedurali non del tutto coerenti fra narrativa e dispositivo (art. 50, comma 1, lettere a/b): per stabilire la procedura applicabile si deve consultare il Codice, non inferirla da quel refuso.
Limiti e prossimo passo
Il «10%» non è una quota generale di subappalto. La delibera ANAC n. 278 del 7 luglio 2026, punti 4–7 distingue l’incidenza di una categoria da scorporare dalla quota subappaltabile: a giudizio dell’Autorità è ragionevole scorporare le categorie diverse dalla prevalente che superano il 10% dell’importo totale, e anche quelle di valore pari o superiore a 150.000 euro. ANAC precisa che la vecchia disposizione che imponeva lo scorporo oltre il 10% o 150.000 euro (art. 108, comma 3, D.P.R. 207/2010) non è stata riprodotta nel Codice attuale. Il subappaltatore deve comunque essere qualificato per le lavorazioni affidate. Il «10%» che compare in un quesito del 2022 su OG2 si riferiva anch’esso allo scorporo, ma non permette di attribuire con certezza a quel quesito l’origine del numero in un’altra controversia.
Per aggiornamenti generali, consulta Resta aggiornato su Trelta, dove è presente un modulo email. Questa guida non costituisce consulenza legale né una valutazione di ammissibilità a una gara specifica. La metodologia Trelta distingue fatti, interpretazioni e limiti delle fonti.
Fonti
Fonti consultate il 23 settembre 2026:
- D.Lgs. 36/2023, art. 50, procedure sotto soglia — Normattiva.
- D.Lgs. 36/2023, art. 100, requisiti di ordine speciale — Normattiva.
- D.Lgs. 36/2023, art. 119, subappalto — Normattiva.
- D.Lgs. 36/2023, artt. 132–133, beni culturali e qualificazione — Normattiva.
- D.Lgs. 36/2023, Allegato II.12, art. 28, e Allegato II.18, artt. 1, 4 e 10 — Normattiva, selezionare gli allegati nell’indice.
- ANAC, delibera n. 278 del 7 luglio 2026: categorie scorporabili, soglia del 10% e qualificazione del subappaltatore.
- Comune di Firenze, DD/2025/09784, progetto OG2 L2062/2025 (pp. 15–17).
- Quesito pubblico sullo scorporo OG2 sotto 10% e 150.000 euro (2022; risposta riservata agli abbonati).
- Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9770/2025 — scheda ufficiale Giustizia Amministrativa.
- TAR Campania, Salerno, sentenza n. 1952/2025 — scheda ufficiale Giustizia Amministrativa.