Per un affidamento diretto o una procedura negoziata, l’articolo 18 del Codice dei contratti pubblici consente anche la stipula mediante un apposito scambio di lettere, incluse le PEC: resta il quadro della forma scritta elettronica e delle pertinenti disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale. La PEC non decide da sola la validità dei documenti e non esenta dal bollo: nel regime dell’Allegato I.4, l’appaltatore lo versa alla stipula sul valore massimo del contratto, comprese opzioni e rinnovi espliciti; l’esenzione vale sotto 40.000 euro. Se sei il fornitore ICT già scelto, prima di inviare i documenti chiarisci procedura, istruzioni di firma e base di calcolo, poi prepara una ricevuta collegabile al contratto.
Prima verifica procedura e istruzioni
L’articolo 18, comma 1, nomina affidamenti diretti e procedure negoziate. Non basta leggere “sottosoglia” in una comunicazione per estendere quella facoltà a qualsiasi procedura. La norma permette la corrispondenza secondo l’uso commerciale; non impone al committente di scegliere la PEC e non autorizza a svolgere fuori piattaforma le fasi di selezione.
Chiedi quale procedura risulta negli atti e come il committente intende formalizzare il contratto. Fatti indicare i documenti da restituire, chi deve sottoscriverli e le istruzioni di firma e trasmissione. Questa scheda non stabilisce quali firme rendano valido ogni possibile scambio: un dubbio su messaggi o allegati specifici richiede una verifica del caso, nel quadro dell’articolo 18 e del CAD da esso richiamato.
Controlla anche quando è iniziato il procedimento. La circolare 22/E dell’Agenzia delle Entrate, sezione 4 riferisce le nuove regole sul bollo ai procedimenti avviati dal 1° luglio 2023 e distingue quelli già in corso. La sola data della stipula non determina il regime di un affidamento precedente.
| Informazione disponibile | Azione del fornitore |
|---|---|
| Gli atti indicano affidamento diretto o procedura negoziata e il committente propone un apposito scambio di lettere | Chiedi le istruzioni scritte per documenti, firme e canale di invio |
| Hai soltanto una PEC che comunica la scelta del fornitore | Chiedi quali documenti costituiscono il contratto e quale risposta è richiesta |
| Non conosci la data di avvio del procedimento | Chiedi il riferimento all’atto o all’invito prima di applicare il nuovo regime del bollo |
| Conosci il prezzo iniziale, ma non opzioni e rinnovi | Ricostruisci il valore massimo prima di scegliere lo scaglione |
| Hai una ricevuta di pagamento senza un collegamento chiaro al contratto | Confronta identificativo, anno, importo e soggetti con i dati del contratto |
La tabella è un promemoria di lavoro, non un’autorizzazione a stipulare. Conserva lo scambio completo e gli allegati nella versione effettivamente inviata: è una raccomandazione documentale, non un test automatico di validità.
Se il problema riguarda ancora l’abilitazione al mercato elettronico, è una fase diversa: vedi fornitore non abilitato al MePA e affidamento diretto. Qui partiamo da un fornitore già scelto.
Calcola il bollo sul valore massimo
L’articolo 1 dell’Allegato I.4 lega gli scaglioni all’importo massimo previsto nel contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L’Agenzia chiarisce nella circolare 22/E, sezione 1 che il corrispettivo complessivo va considerato al netto dell’IVA. Il prezzo della prima annualità può quindi non essere la base corretta.
Per i valori inferiori a un milione di euro, la Tabella A dell’Allegato I.4 distingue:
| Valore massimo del contratto, al netto dell’IVA | Imposta di bollo |
|---|---|
| Inferiore a 40.000 euro | Esente |
| Da 40.000 euro a meno di 150.000 euro | 40 euro |
| Da 150.000 euro a meno di 1.000.000 di euro | 120 euro |
A 40.000 euro esatti il contratto rientra nello scaglione da 40 euro. Per importi pari o superiori a un milione, consulta gli ulteriori scaglioni della Tabella A. Queste sono soglie fiscali: non determinano quale procedura di affidamento il committente possa usare.
Esempio ipotetico: un contratto di assistenza software prevede 35.000 euro iniziali e un’opzione espressa di 10.000 euro, entrambi al netto dell’IVA. Il massimo è 45.000 euro; nel regime qui descritto il bollo è 40 euro, non zero. Il confronto va fatto sul massimo contrattuale, anche se l’importo iniziale resta sotto la soglia di esenzione. L’esempio illustra il calcolo; non è un caso osservato né una valutazione delle condizioni di un contratto reale.
Prepara un versamento riconoscibile
Nel regime dell’Allegato I.4, articolo 1, l’appaltatore versa l’imposta una tantum al momento della stipula. Collega il versamento al contratto giusto: una ricevuta di un altro affidamento non chiarisce l’assolvimento per questo contratto.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, punti 2 e 3 disciplina il versamento telematico tramite F24 ELIDE e prevede la possibilità di ulteriori modalità con successivi provvedimenti. È il percorso verificato qui, non un’affermazione che ogni altro canale sia escluso per sempre. Se ricevi istruzioni per un canale diverso, chiedi il riferimento ufficiale e verifica che riguardi questa imposta e questo contratto.
Per il versamento ordinario tramite F24 ELIDE, la risoluzione 37/E del 28 giugno 2023 indica:
- codice tributo 1573 per l’imposta di bollo sui contratti;
- nel campo “tipo”, la lettera R;
- negli “elementi identificativi”, il CIG o altro codice indicato dalla stazione appaltante per il contratto;
- come anno di riferimento, l’anno di stipula, nel formato AAAA;
- nel campo relativo al coobbligato, il codice fiscale della stazione appaltante e il codice identificativo 40.
Il codice identificativo 40 e il bollo da 40 euro hanno funzioni diverse. Il primo identifica la stazione appaltante nel modello; il secondo è un importo dello scaglione fiscale.
Prima di pagare, confronta i dati con le istruzioni e la documentazione contrattuale. Dopo il pagamento, conserva la quietanza e trasmettila secondo le istruzioni ricevute. La ricevuta documenta il versamento: non sostituisce il controllo sulla formazione del contratto.
Non usare “bollo virtuale” come sinonimo di pagamento online. La circolare 22/E, sezione 3 esclude per questa imposta il versamento in modalità virtuale, pur descrivendo il versamento telematico. Un’indicazione generica come “assolto virtualmente” va chiarita prima di copiarla nei documenti.
Compila la scheda prima di inviare i documenti
Riunisci i dati in una scheda interna e collega ogni dato al documento che lo sostiene. Un campo senza fonte è una richiesta da fare, non una conclusione da ricavare dal nome del file.
| Campo | Che cosa annotare | Se manca |
|---|---|---|
| Procedura e avvio | Tipo di affidamento, atto o invito, data di avvio | Chiedi il riferimento al committente |
| Documenti contrattuali | Lettere e allegati richiesti, versione, istruzioni di firma e invio | Chiedi quali file restituire e come |
| Valore massimo | Importo netto IVA, opzioni e rinnovi espliciti, documento di origine | Chiedi la base di calcolo completa |
| Bollo | Regime applicabile, scaglione, eventuale bollo già assolto da valutare | Chiedi la verifica fiscale sul punto aperto |
| Dati F24 ELIDE | Identificativo del contratto, anno di stipula, soggetti, codici e importo | Confrontali con le istruzioni ufficiali |
| Prova del versamento | Quietanza collegata al contratto e comunicazione di trasmissione | Recupera il documento o chiarisci il collegamento |
| Prossima azione | Persona interna incaricata, richiesta ancora aperta, documento atteso | Assegna la verifica prima dell’invio |
Se la scheda è completa, prepara il pacchetto secondo le istruzioni del committente. Se manca un dato, invia una richiesta circoscritta, per esempio: “Per applicare lo scaglione del bollo, chiediamo conferma del valore massimo del contratto al netto dell’IVA, comprensivo delle opzioni o dei rinnovi espressamente previsti, con il relativo riferimento documentale”. È un modello di richiesta, non una dichiarazione sostitutiva del pagamento.
Tieni separati il fatto documentato, il calcolo e il punto ancora da confermare. Questo criterio vale anche quando usi le determine di affidamento come referenze ICT: la traccia della scelta del fornitore non risponde, da sola, alla domanda su quali documenti stai per sottoscrivere.
Quando chiedere una verifica specifica
Il pagamento una tantum non significa che qualsiasi documento sia sempre esente. L’articolo 2 dell’Allegato I.4 fa eccezione per fatture, note e simili. La circolare 22/E, sezione 1 tratta anche lo scomputo dell’imposta già assolta prima della stipula: se hai pagamenti precedenti, raccogli le prove e chiedi come considerarli, senza dichiarare che ogni atto precedente fosse esente.
Richiedi una verifica sul caso concreto se la procedura è iniziata prima del nuovo regime, il contratto segue una diversa procedura di registrazione, invochi un’esenzione specifica o le istruzioni non chiariscono documenti e firme. Anche un disaccordo sul valore massimo va risolto sui documenti, prima di scegliere lo scaglione.
Questo articolo non decide la validità di una singola PEC, non ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali e non indica rimedi per un pagamento omesso o errato. Se ti chiedono di avviare prestazioni mentre la formalizzazione è controversa, chiedi istruzioni scritte e una verifica legale del caso; non ricavare dalla scheda né un divieto assoluto né un’autorizzazione all’esecuzione.
Prossimo passo
Compila la scheda con i documenti che hai e chiedi soltanto le informazioni mancanti. Per capire il metodo con cui Trelta separa fonti, fatti e interpretazioni, leggi la metodologia Trelta. La pagina descrive il metodo sulle evidenze; non è un servizio di validazione delle firme o di versamento dell’imposta.
Fonti e data di verifica
Fonti controllate il 9 ottobre 2026. Il testo vigente del Codice e dell’Allegato va distinto dalle istruzioni dell’Agenzia, pubblicate nel 2023. Prima di applicarle a un caso concreto, verifica il regime della procedura e le istruzioni pertinenti al versamento.
- D.Lgs. 36/2023, articolo 18: contratto e stipulazione, testo vigente su Normattiva.
- Allegato I.4, articolo 1: valore massimo e momento del pagamento.
- Allegato I.4, articolo 2: carattere sostitutivo ed eccezioni.
- Allegato I.4, Tabella A: scaglioni dell’imposta.
- Agenzia delle Entrate, circolare 22/E del 28 luglio 2023: interpretazione, versamento e decorrenza.
- Agenzia delle Entrate, provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023: modalità telematiche.
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 37/E del 28 giugno 2023: codici e compilazione F24 ELIDE.
Il contenuto è informativo e non sostituisce una verifica legale o fiscale sul contratto concreto.